ASTINENZA E DIGIUNO

Pubblicato su Un popolo in cammino – febbraio 1996

In che consistono?

Quando?

Chi?

Accanto al richiamo continuo alla conversione del cuore abbiamo l’invito ed alcune volte l’obbligo di compiere atti penitenziali. Essi dovranno esprimere sempre l’atteggiamento interiore e la volontà di rinnovarsi e di ritornare al Signore.

“per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a suo proprio modo…” tale obbligo è stabilito dal Codice di diritto Canonico (canone 1249-1253), e richiamato più volte nel Catechismo della Chiesa Cattolica, era stato rivisto ed aggiornato alla Costituzione Apostolica “Paemitemini” di Papa Paolo VI° del 17 febbraio 1966”.

Ora, per  l’Italia, la Conferenza Episcopale il 4 Ottobre 1994, con una nota pastorale, dopo aver richiamato il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza, ha dato alle nostre Chiese anche alcune disposizioni normative ed orientamenti pastorali che riporto in parte:

  1. “La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate”. (norma n° 13).
  2. “la legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono considerati come particolarmente ricercati e costosi.
  3. Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il primo venerdì di Quaresima ed il Venerdì della Passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato Santo fino alla Veglia Pasquale”.
  4. “L’astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 Marzo). In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
  5. Alla legge del digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
  6. Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come la salute. Inoltre il “parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo Diocesano, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservarli in un giorno precisato, oppure di commutarlo in altre opere pie”. (n°13).

Don Angelo

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